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S.R.L.: AUTORIZZAZIONE DEI SOCI
ALL’AMMINISTRATORE UNICO AD AGIRE IN CONFLITTO DI INTERESSI |
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(in caso di amministratore unico che è
anche socio unico della società) |
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Testo realizzato a cura del Notaio
Francesco Zotta |
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- Omissis - |
| Passando alla trattazione del primo punto all’ordine del
giorno, il Presidente illustra all’assemblea che, per i futuri
programmi della società, appare di estrema utilità…(1);
evidenzia, quindi, che, in relazione alla prospettata
operazione, egli si troverebbe ad agire in conflitto di
interessi, in quanto…(2). Invita, pertanto, il consesso
ad autorizzarlo a contrattare con sé stesso ex art. 1395 C.C. e,
a tal fine, produce in visione una bozza dell’atto che andrà a
stipulare (3). |
| La convenienza per la società della prospettata operazione
risulta oltremodo evidente ove si consideri il valore del bene,
quale risulta dalla perizia di stima redatta dal dott…(4),
iscritto all’albo dei…(5) di…al. n…, asseverata con
giuramento innanzi al…del Tribunale di…in data…cron. n…. |
| A questo punto l’assemblea, udita la relazione del
Presidente, (6), valutata la rispondenza dell’atto
stipulando all’interesse sociale sulla base della documentazione
e delle comunicazioni fornite dal Presidente, all’unanimità dei
voti espressi per alzata di mano |
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D E L I B E R A |
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- di autorizzare l’amministratore unico al compimento della
prospettata operazione, conferendogli l’espressa facoltà di
contrattare con sé stesso ai sensi dell’art. 1395 C.C.; |
| - di rinunziare, preventivamente, ad impugnare l’atto con
l’azione di annullamento; |
| - di dare mandato all’amministratore unico per intervenire
nello stipulando rogito notarile, con ogni facoltà all’uopo
necessaria. |
| A questo punto, null’altro essendovi da deliberare e nessuno
chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea
quando sono le ore… |
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- Omissis - |
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| NOTE: |
| (1) esporre il contenuto dell’atto del quale si chiede
l’autorizzazione, con le principali condizioni: ad es.
“l’acquisto di un immobile da destinare a...ubicato in Comune
di...per il prezzo di Euro...”; |
| (2) esporre sinteticamente le motivazioni del conflitto:
ad es. “in quanto proprietario dell’immobile da acquistare”; |
| (3) In tal modo ai soci non viene chiesto di esercitare
alcun potere gestorio o decisorio, ma solo di valutare se nel
caso risulti pregiudicato l’interesse della società,
escludendosi, così, il carattere di “intenzionalità” della
decisione e la conseguente applicabilità dell’art. 2476 VII
comma C.C.; |
| (4) nome e cognome; |
| (5) ad es.: dottori commercialisti, ingegneri; |
| (6) se del caso: “preso atto del parere favorevole
dell’organo di controllo”. |
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| OSSERVAZIONI: |
| Sia la delibera assembleare che l’atto stipulato
dall’amministratore unico saranno annullabili dalla società
(quindi, in concreto, sempre dallo stesso soggetto!), nel caso
in cui il socio unico/amministratore unico abbia perseguito il
proprio interesse individuale, anziché quello della società. |
| Al fine, se non di scongiurare quantomeno di rendere più
difficoltoso l’esperimento dell’azione di annullamento (da
parte, è evidente, dei futuri soci) della delibera assembleare e
dell’atto stipulato dall’amministratore unico, si è ritenuto
opportuno far predisporre una perizia (meglio se giurata) nella
quale venga individuato il valore del bene. |
| Non sembra sussistere nelle S.r.l. l’obbligo previsto
nelle S.p.a., per l’amministratore unico in conflitto di
interessi, di informare il Collegio Sindacale, nel caso
quest’organo sia presente. |
| Se lo statuto lo prevede, infine, l’autorizzazione in
oggetto potrà essere concessa mediante consultazione scritta
ovvero consenso espresso per iscritto, anziché mediante delibera
assembleare. |
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