S.R.L.: A U T O R I Z Z A Z I O N E  A M M I N I S T R A T O R E  U N I C O

 

S.R.L.: AUTORIZZAZIONE DEI SOCI ALL’AMMINISTRATORE UNICO AD AGIRE IN CONFLITTO DI INTERESSI

(in caso di amministratore unico che è anche socio unico della società)

Testo realizzato a cura del Notaio Francesco Zotta

 

- Omissis -

Passando alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno, il Presidente illustra all’assemblea che, per i futuri programmi della società, appare di estrema utilità…(1); evidenzia, quindi, che, in relazione alla prospettata operazione, egli si troverebbe ad agire in conflitto di interessi, in quanto…(2). Invita, pertanto, il consesso ad autorizzarlo a contrattare con sé stesso ex art. 1395 C.C. e, a tal fine, produce in visione una bozza dell’atto che andrà a stipulare (3).
La convenienza per la società della prospettata operazione risulta oltremodo evidente ove si consideri il valore del bene, quale risulta dalla perizia di stima redatta dal dott…(4), iscritto all’albo dei…(5) di…al. n…, asseverata con giuramento innanzi al…del Tribunale di…in data…cron. n….
A questo punto l’assemblea, udita la relazione del Presidente, (6), valutata la rispondenza dell’atto stipulando all’interesse sociale sulla base della documentazione e delle comunicazioni fornite dal Presidente, all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

- di autorizzare l’amministratore unico al compimento della prospettata operazione, conferendogli l’espressa facoltà di contrattare con sé stesso ai sensi dell’art. 1395 C.C.;
- di rinunziare, preventivamente, ad impugnare l’atto con l’azione di annullamento;
- di dare mandato all’amministratore unico per intervenire nello stipulando rogito notarile, con ogni facoltà all’uopo necessaria.
A questo punto, null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea quando sono le ore…

- Omissis -

 
NOTE:
(1) esporre il contenuto dell’atto del quale si chiede l’autorizzazione, con le principali condizioni: ad es. “l’acquisto di un immobile da destinare a...ubicato in Comune di...per il prezzo di Euro...”;
(2) esporre sinteticamente le motivazioni del conflitto: ad es. “in quanto proprietario dell’immobile da acquistare”;
(3) In tal modo ai soci non viene chiesto di esercitare alcun potere gestorio o decisorio, ma solo di valutare se nel caso risulti pregiudicato l’interesse della società, escludendosi, così, il carattere di “intenzionalità” della decisione e la conseguente applicabilità dell’art. 2476 VII comma C.C.;
(4) nome e cognome;
(5) ad es.: dottori commercialisti, ingegneri;
(6) se del caso: “preso atto del parere favorevole dell’organo di controllo”.
 
OSSERVAZIONI:
Sia la delibera assembleare che l’atto stipulato dall’amministratore unico saranno annullabili dalla società (quindi, in concreto, sempre dallo stesso soggetto!), nel caso in cui il socio unico/amministratore unico abbia perseguito il proprio interesse individuale, anziché quello della società.
Al fine, se non di scongiurare quantomeno di rendere più difficoltoso l’esperimento dell’azione di annullamento (da parte, è evidente, dei futuri soci) della delibera assembleare e dell’atto stipulato dall’amministratore unico, si è ritenuto opportuno far predisporre una perizia (meglio se giurata) nella quale venga individuato il valore del bene.
Non sembra sussistere nelle S.r.l. l’obbligo previsto nelle S.p.a., per l’amministratore unico in conflitto di interessi, di informare il Collegio Sindacale, nel caso quest’organo sia presente.
Se lo statuto lo prevede, infine, l’autorizzazione in oggetto potrà essere concessa mediante consultazione scritta ovvero consenso espresso per iscritto, anziché mediante delibera assembleare.
 

» Versione stampabile