|
Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del D.Lgs. 122/2005:
Art. 1. - Definizioni
Art. 2. - Garanzia fideiussoria
Art. 3. - Rilascio, contenuto e modalità di escussione della fideiussione
Art. 4. - Assicurazione dell'immobile
Art. 5. - Applicabilità della disciplina
Art. 6. - Contenuto del contratto preliminare
Art. 7. - Modificazioni all'articolo 39 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385
Art. 8. - Obbligo di cancellazione o frazionamento dell'ipoteca antecedente alla
compravendita
Art. 9. - Diritto di prelazione
Art. 10. - Esenzioni e limiti alla esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare
Art. 11. - Introduzione dell'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 12. - Istituzione e finalità del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni
immobili da costruire
Art. 13. - Requisiti per l'accesso alle prestazioni del Fondo
Art. 14. - Struttura e funzionamento del Fondo
Art. 15. - Gestione del Fondo
Art. 16. - Ulteriore disciplina per la gestione del Fondo
Art. 17. - Contributo obbligatorio
Art. 18. - Accesso alle prestazioni del Fondo ed istruttoria sulle domande
NOTE
DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005 n. 122
(indice)(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio
2005)
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI DEGLI ACQUIRENTI DI
IMMOBILI DA COSTRUIRE, A NORMA DELLA LEGGE 2 AGOSTO 2004, N. 210.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al Governo per la tutela
dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalle Commissioni
parlamentari, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto questioni meramente
formali o non conformi con i principi espressi dalla legge di delegazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 10 giugno 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro delle attività produttive;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
- Ai fini del presente decreto devono intendersi:
- per «acquirente»: la persona fisica che sia promissaria acquirente o che
acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro
contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto
l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio
parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale
di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorché
non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la
cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto
della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da
costruire per iniziativa della stessa;
- per «costruttore»: l'imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano
in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato
ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per
effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente
della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un
immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato
direttamente dai medesimi, sia nel caso in cui la realizzazione della
costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi;
- per «situazione di crisi»: la situazione che ricorre nei casi in cui il
costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in
relazione all'immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa;
- per «immobili da costruire»: gli immobili per i quali sia stato richiesto
il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione
non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire
ancora il rilascio del certificato di agibilità.
Art. 2. (note)
Garanzia fideiussoria
- All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il
trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di
godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità,
ovvero in un momento precedente, il costruttore é obbligato, a pena di nullità
del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a
procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche
secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo
corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che
il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel
contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della
proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le
somme per le quali é pattuito che debbano essere erogate da un soggetto
mutuante, nonché i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia.
- Per le società cooperative, l'atto equipollente a quello indicato al
comma 1 consiste in quello con il quale siano state versate somme o assunte
obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in
proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di
un immobile da costruire per iniziativa della stessa.
Art. 3. (note)
Rilascio,
contenuto e modalità di escussione della fideiussione
- La fideiussione é rilasciata da una banca, da un'impresa esercente le
assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in
una situazione di crisi di cui al comma 2, la restituzione delle somme e del
valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei
relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione
si é verificata.
- La situazione di crisi si intende verificata in una delle seguenti date:
- di trascrizione del pignoramento relativo all'immobile oggetto del
contratto;
- di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
- di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato
preventivo;
- di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se
anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o
l'amministrazione straordinaria.
- La fideiussione può essere escussa a decorrere dalla data in cui si é
verificata la situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per
l'ipotesi di cui alla lettera a) del medesimo comma, l'acquirente abbia
comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto e, per
le ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, il competente organo
della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel
contratto preliminare.
- La fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del
codice civile e deve essere escutibile, verificatesi le condizioni di cui al
comma 3, a richiesta scritta dell'acquirente, corredata da idonea documentazione
comprovante l'ammontare delle somme e il valore di ogni altro eventuale
corrispettivo che complessivamente il costruttore ha riscosso, da inviarsi al
domicilio indicato dal fideiussore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
- Il mancato pagamento del premio o della commissione non é opponibile
all'acquirente.
- Il fideiussore é tenuto a pagare l'importo dovuto entro il termine di
trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 4.
Qualora la restituzione degli importi oggetto di fideiussione non sia eseguita
entro il suddetto termine, il fideiussore é tenuto a rimborsare all'acquirente
le spese da quest'ultimo effettivamente sostenute e strettamente necessarie per
conseguire la detta restituzione, oltre i relativi interessi.
- L'efficacia della fideiussione cessa al momento del trasferimento della
proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto
definitivo di assegnazione.
Art. 4. (note)
Assicurazione dell'immobile
- Il costruttore é obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente
all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa
indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di
ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile,
compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice
civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti
costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e
comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di
compravendita o di assegnazione.
Art. 5.
Applicabilità della disciplina
- La disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4 si applica ai contratti
aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro
diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso di costruire o
altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6. (note)
Contenuto del contratto preliminare
- Il contratto preliminare ed ogni altro contratto che ai sensi
dell'articolo 2 sia comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una
persona fisica della proprietà o di altro diritto reale su un immobile oggetto
del presente decreto devono contenere:
- le indicazioni previste agli articoli 2659, primo comma, n. 1), e 2826 del
codice civile;
- la descrizione dell'immobile e di tutte le sue pertinenze di uso esclusivo
oggetto del contratto;
- gli estremi di eventuali atti d'obbligo e convenzioni urbanistiche
stipulati per l'ottenimento dei titoli abilitativi alla costruzione e
l'elencazione dei vincoli previsti;
- le caratteristiche tecniche della costruzione, con particolare riferimento
alla struttura portante, alle fondazioni, alle tamponature, ai solai, alla
copertura, agli infissi ed agli impianti;
- i termini massimi di esecuzione della costruzione, anche eventualmente
correlati alle varie fasi di lavorazione;
- l'indicazione del prezzo complessivo da corrispondersi in danaro o il
valore di ogni altro eventuale corrispettivo, i termini e le modalità per il
suo pagamento, la specificazione dell'importo di eventuali somme a titolo di
caparra; le modalità di corresponsione del prezzo devono essere rappresentate
da bonifici bancari o versamenti diretti su conti correnti bancari o postali
indicati dalla parte venditrice ed alla stessa intestati o da altre forme che
siano comunque in grado di assicurare la prova certa dell'avvenuto pagamento;
- gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2;
- l'eventuale esistenza di ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli di
qualsiasi tipo sull'immobile con la specificazione del relativo ammontare, del
soggetto a cui favore risultano e del titolo dal quale derivano, nonché la
pattuizione espressa degli obblighi del costruttore ad esse connessi e, in
particolare, se tali obblighi debbano essere adempiuti prima o dopo la stipula
del contratto definitivo di vendita;
- gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se non ancora
rilasciato, nonché di ogni altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativo
alla costruzione;
- l'eventuale indicazione dell'esistenza di imprese appaltatrici, con la
specificazione dei relativi dati identificativi.
- Agli stessi contratti devono essere allegati:
- il capitolato contenente le caratteristiche dei materiali da utilizzarsi,
individuati anche solo per tipologie, caratteristiche e valori omogenei, nonché
l'elenco delle rifiniture e degli accessori convenuti fra le parti;
- gli elaborati del progetto in base al quale é stato richiesto o
rilasciato il permesso di costruire o l'ultima variazione al progetto
originario, limitatamente alla rappresentazione grafica degli immobili oggetto
del contratto, delle relative pertinenze esclusive e delle parti condominiali.
- Sono fatte salve le disposizioni di cui al
regio decreto 28 marzo 1929, n.
499.
Art. 7. (note)
Modificazioni all'articolo 39 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385
- All'articolo 39 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- Il comma 6 é sostituito dal seguente:
«6. In caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi
l'accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso
di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o
l'assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi
limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in
acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in
quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia.»;
- dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 6 entro il
termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di
suddivisione del finanziamento in quote corredata da documentazione idonea a
comprovare l'identità del richiedente, la data certa del titolo e
l'accatastamento delle singole porzioni per le quali é richiesta la
suddivisione del finanziamento. Tale termine é aumentato a centoventi giorni,
se la richiesta riguarda un finanziamento da suddividersi in più di cinquanta
quote.
6-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al comma
6-bis, il richiedente può presentare ricorso al presidente del tribunale nella
cui circoscrizione é situato l'immobile; il presidente del tribunale, sentite
le parti, ove accolga il ricorso, designa un notaio che, anche avvalendosi di
ausiliari, redige un atto pubblico di frazionamento sottoscritto esclusivamente
dal notaio stesso. Dall'atto di suddivisione del finanziamento o dal diverso
successivo termine stabilito nel contratto di mutuo decorre, con riferimento
alle quote frazionate, l'inizio dell'ammortamento delle somme erogate; di tale
circostanza si fa menzione nell'atto stesso.
6-quater. Salvo diverso accordo delle parti, la durata dell'ammortamento é
pari a quella originariamente fissata nel contratto di mutuo e l'ammortamento
stesso é regolato al tasso di interesse determinato in base ai criteri di
individuazione per il periodo di preammortamento immediatamente precedente. Il
responsabile del competente Ufficio del territorio annota a margine
dell'iscrizione ipotecaria il frazionamento del finanziamento e della relativa
ipoteca, l'inizio e la durata dell'ammortamento ed il tasso relativo.».
Art. 8.
Obbligo di cancellazione o frazionamento dell'ipoteca antecedente alla
compravendita
1. Il notaio non può procedere alla stipula dell'atto di compravendita se,
anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla
suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la
cancellazione o frazionamento dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento
gravante sull'immobile.
Art. 9. (note)
Diritto di prelazione
- Qualora l'immobile sia stato consegnato all'acquirente e da questi adibito
ad abitazione principale per sé o per un proprio parente in primo grado,
all'acquirente medesimo, anche nel caso in cui abbia escusso la fideiussione, é
riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto dell'immobile al prezzo
definitivo raggiunto nell'incanto anche in esito alle eventuali offerte ai sensi
dell'articolo 584 del codice di procedura civile.
- Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, l'autorità che procede
alla vendita dell'immobile provvede a dare immediata comunicazione
all'acquirente, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, della
definitiva determinazione del prezzo entro dieci giorni dall'adozione del
relativo provvedimento, con indicazione di tutte le condizioni alle quali la
vendita dovrà essere conclusa e l'invito ad esercitare la prelazione.
- Il diritto di prelazione é esercitato dall'acquirente, a pena di
decadenza, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della
comunicazione di cui al comma 2 offrendo, con atto notificato a mezzo ufficiale
giudiziario all'autorità che procede alla vendita dell'immobile, condizioni
uguali a quelle comunicategli.
- Qualora l'acquirente abbia acquistato l'immobile, per effetto
dell'esercizio del diritto di prelazione, ad un prezzo inferiore alle somme
riscosse in sede di escussione della fideiussione, la differenza deve essere
restituita al fideiussore, qualora l'immobile acquistato abbia consistenza e
caratteristiche tipologiche e di finitura corrispondenti a quelle previste nel
contratto stipulato con il costruttore. Ove non ricorra tale condizione,
l'eventuale eccedenza da restituire al fideiussore deve risultare da apposita
stima.
- E' escluso, in ogni caso, il diritto di riscatto nei confronti
dell'aggiudicatario.
Art. 10. (note)
Esenzioni e limiti alla esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare
- Gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della
proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire, nei
quali l'acquirente si impegni a stabilire, entro dodici mesi dalla data di
acquisto o di ultimazione degli stessi, la residenza propria o di suoi parenti o
affini entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi
alla data della stipula del preliminare, non sono soggetti all'azione
revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni.
- Non sono, altresì, soggetti alla medesima azione revocatoria i pagamenti
dei premi e commissioni relativi ai contratti di fideiussione e di assicurazione
di cui agli articoli 3 e 4, qualora effettuati nell'esercizio dell'attività
d'impresa nei termini d'uso.
Art. 11. (note)
Introduzione dell'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
- Dopo l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, é inserito il
seguente:
«72-bis. (Contratti relativi ad immobili da costruire). In caso di situazione
di crisi del costruttore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 2 agosto 2004, n. 210, il contratto si intende sciolto se, prima che il
curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia
escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al
costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la
fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore abbia comunicato di
voler dare esecuzione al contratto.».
Art. 12.
Istituzione e finalità del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni
immobili da costruire
- E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di
solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, di seguito
denominato: «Fondo», al fine di assicurare un indennizzo, nell'ambito delle
risorse del medesimo Fondo, agli acquirenti che, a seguito dell'assoggettamento
del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi, hanno subito la
perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di
proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo
negoziale con il costruttore ovvero l'assegnazione in proprietà o l'acquisto
della titolarità di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per
iniziativa di una cooperativa.
- Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei
confronti del costruttore, a seguito della sua insolvenza, procedure implicanti
una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993
né aperte in data successiva a quella di emanazione del presente decreto.
- L'accesso alle prestazioni del Fondo é consentito nei casi in cui per il
bene immobile risulti richiesto il permesso di costruire.
Art. 13. (note)
Requisiti per l'accesso alle prestazioni del Fondo
- Per l'accesso alle prestazioni del Fondo devono ricorrere congiuntamente i
seguenti requisiti oggettivi:
- aver subito, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per
effetto dell'insolvenza del costruttore, perdite di somme di denaro versate o di
altri beni trasferiti dall'acquirente al costruttore medesimo come corrispettivo
per l'acquisto o l'assegnazione dell'immobile da costruire;
- non aver acquistato la proprietà o altro diritto reale di godimento
sull'immobile da costruire ovvero non averne conseguito l'assegnazione.
- Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non viene meno per effetto
dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione in virtù
di accordi negoziali con gli organi della procedura concorsuale ovvero di
aggiudicazione di asta nell'ambito della medesima procedura ovvero, infine, da
terzi aggiudicatari.
- Nei casi di cui al comma 2 l'indennizzo spetta solo qualora l'importo
complessivo delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore
e delle somme versate per l'effettivo acquisto del bene sia superiore al prezzo
originariamente convenuto con il costruttore ed é determinato in misura pari
alla differenza tra il predetto importo complessivo ed il prezzo originario,
fino comunque a concorrenza delle somme versate e dei beni corrisposti al
costruttore.
- Danno luogo alle prestazioni del Fondo le situazioni di perdita della
proprietà del bene per effetto del successivo positivo esperimento dell'azione
revocatoria, soltanto nel caso in cui essa sia stata promossa ai sensi
dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Art. 14.
Struttura e funzionamento del Fondo
- Il Fondo si articola in sezioni autonome corrispondenti ad aree
territoriali interregionali individuate con il decreto di cui all'articolo 16,
sulla base della quantità e della provenienza territoriale delle richieste di
indennizzo presentate entro il termine di decadenza stabilito nell'articolo 18,
comma 1, in modo da assicurare una gestione equilibrata delle sezioni.
L'articolazione in sezioni non comporta un decentramento territoriale del Fondo.
- Per ciascuna sezione autonoma é tenuta dal Fondo una distinta contabilità, anche ai fini della rendicontazione periodica.
- Gli oneri di gestione del Fondo sono contabilmente ripartiti fra le
sezioni autonome, in proporzione dell'ammontare delle risorse di cui ciascuna di
esse dispone in virtù dei contributi che le sono imputati ai sensi
dell'articolo 17, comma 5.
- Le risorse di ciascuna sezione, al netto degli oneri di gestione, sono
destinate alla soddisfazione delle richieste di indennizzo dei soggetti aventi
diritto in relazione agli immobili ubicati nel territorio di competenza della
sezione medesima. A tale fine il gestore del Fondo, entro sei mesi dalla data di
scadenza del termine di presentazione delle richieste di indennizzo da parte
degli aventi diritto, salve le risultanze della successiva attività
istruttoria, determina per ciascuna sezione l'ammontare massimo complessivo
delle somme da erogare a titolo di indennizzo e, quindi, sulla base delle
risorse globalmente imputate a ciascuna sezione per effetto del versamento della
prima annualità del contributo obbligatorio di cui all'articolo 17, la prima
quota annuale di indennizzo da erogare.
- Le ulteriori quote annuali di indennizzo sono determinate in funzione
delle variazioni della misura annua del contributo, stabilita con il decreto di
cui all'articolo 17, comma 4, e del suo gettito effettivo, oltre che del
decrescente ammontare residuo degli indennizzi da corrispondere.
- In caso di integrale soddisfazione delle richieste degli aventi diritto,
anche prima della scadenza del termine massimo di operatività del Fondo, le
eventuali somme residue di una sezione sono attribuite alle altre sezioni, che
non abbiano risorse sufficienti, proporzionalmente all'ammontare residuo degli
indennizzi da corrispondersi da parte di ciascuna di queste.
- Il Fondo ha azione di regresso nei confronti del costruttore per il
recupero dell'indennizzo corrisposto all'acquirente. A tale fine il Fondo si
surroga nei diritti dell'acquirente nell'ambito della procedura implicante la
situazione di crisi aperta nei confronti del costruttore, progressivamente in
ragione e nei limiti delle somme corrisposte a titolo di indennizzo, nonché dei
relativi interessi e spese. L'indennizzato ha facoltà di agire nell'ambito
della procedura per l'eventuale residua parte del credito non soddisfatta
dall'indennizzo ricevuto dal Fondo.
- Le somme recuperate dal Fondo ai sensi del comma 7 sono imputate alla
sezione autonoma del Fondo che ha erogato l'indennizzo.
Art. 15.
Gestione del Fondo
- La gestione del Fondo é attribuita alla CONSAP - Concessionaria di
servizi assicurativi pubblici s.p.a., che vi provvede per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze sulla base di apposita concessione, approvata con
decreto del medesimo Ministero.
- La concessione si conforma al principio di affidare alla CONSAP, quale
concessionaria, la gestione di cassa e patrimoniale del Fondo, la conservazione
della sua integrità, la liquidazione delle relative spese, nonché al principio
di garantire la verifica periodica, da parte dell'amministrazione concedente,
della corrispondenza della gestione del Fondo alle finalità indicate dal
presente decreto. Ai relativi oneri e alle spese di gestione si provvede
nell'ambito delle risorse finanziarie del Fondo, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
- Ai fini di cui al comma 2, la concessione definisce, tra l'altro, le
modalità di esercizio concernenti:
- iniziative informative da assumersi ad opera del Fondo, con oneri a suo
carico, al fine di garantire l'effettiva fruizione dei benefici previsti dal
presente decreto da parte dei destinatari;
- la rilevazione dei dati necessari per la definizione delle aree
territoriali e delle corrispondenti sezioni autonome del Fondo, ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, nonché per la determinazione annua della misura del
contributo obbligatorio, di cui all'articolo 17, comma 4;
- l'istruttoria delle richieste di indennizzo;
- la liquidazione degli indennizzi e la loro erogazione, anche tramite
apposite convenzioni con le banche;
- la ripetizione delle somme già erogate, nei casi di revoca o riforma
dell'attribuzione, nonché l'esercizio del diritto di surroga previsto
dall'articolo 14, comma 7;
- la previsione dell'ammontare complessivo delle somme da destinare
all'erogazione degli indennizzi, nonché al sostenimento degli oneri di
gestione;
- la destinazione ad investimenti a redditività certa ed adeguata delle
somme disponibili, compatibilmente con le esigenze di liquidità del Fondo;
- la presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il
successivo inoltro alla Corte dei conti, del rendiconto annuale, approvato dal
Consiglio di amministrazione della concessionaria, accompagnato dalla situazione
patrimoniale del Fondo e da una relazione sull'attività svolta.
- La concessione stabilisce, altresì, le modalità di accreditamento alla
CONSAP delle somme che affluiscono al Fondo.
Art. 16.
Ulteriore disciplina per la gestione del Fondo
- Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le aree
territoriali e le corrispondenti sezioni autonome del Fondo, tenuto conto dei
dati raccolti ed elaborati dal gestore del Fondo medesimo.
- Possono altresì essere stabiliti ulteriori criteri e modalità per la
concreta gestione del Fondo, con particolare riferimento all'attuazione di
quanto previsto dall'articolo 14.
Art. 17. (note)
Contributo obbligatorio
- Per reperire le risorse destinate al Fondo, é istituito un contributo
obbligatorio a carico dei costruttori tenuti all'obbligo di procurare il
rilascio e di provvedere alla consegna della fideiussione di cui all'articolo 2;
il contributo é versato direttamente dal soggetto che rilascia la fideiussione.
- Il contributo obbligatorio é dovuto per un periodo massimo di quindici
anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, se
antecedente, sino alla data nella quale risultino acquisite al Fondo risorse
sufficienti ad assicurare il soddisfacimento delle richieste di indennizzo
presentate dagli aventi diritto. L'eventuale ricorrenza della predetta
condizione per l'anticipata cessazione della debenza del contributo é accertata
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
- Per la prima annualità la misura del contributo é fissata nel quattro
per mille dell'importo complessivo di ciascuna fideiussione ed il versamento é
effettuato, entro il mese successivo a quello di rilascio della fideiussione,
con le modalità stabilite e rese pubbliche dal soggetto gestore del Fondo.
- Per le annualità successive, la misura del contributo é stabilita con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, entro il limite massimo del cinque per mille dell'importo
complessivo di ciascuna fideiussione; con il medesimo decreto possono essere
stabilite, altresì, modalità per il versamento diverse o ulteriori rispetto a
quelle fissate nel comma 3.
- Le somme versate a titolo di contributo obbligatorio sono imputate alla
sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale é ubicato l'immobile
oggetto di fideiussione.
- Qualora il versamento del contributo obbligatorio non avvenga entro il
termine di cui al comma 3, sono dovuti interessi di mora calcolati, a decorrere
dal giorno della scadenza del termine fino a comprendere quello dell'effettivo
versamento, al saggio di interesse legale.
- I soggetti che rilasciano fideiussioni ai sensi dell'articolo 2 sono
tenuti a trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno al soggetto gestore del
Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante attestazione delle
fideiussioni rilasciate, con indicazione dei dati dei soggetti interessati,
degli importi e degli estremi identificativi degli atti fideiussori.
Art. 18.
Accesso alle prestazioni del Fondo ed istruttoria sulle domande
- La domanda di accesso alle prestazioni del Fondo deve essere presentata
dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla
data di pubblicazione del decreto di cui al comma 6.
- Ciascun soggetto può ottenere dal Fondo l'indennizzo una sola volta,
anche nel caso in cui abbia subito più perdite in relazione a diverse e
distinte situazioni di crisi. Gli importi delle perdite indennizzabili sono
rivalutati, in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati, alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
- Il richiedente deve fornire la prova della sussistenza e dell'entità
della perdita. A tale fine costituisce prova anche il provvedimento che ha
definitivamente accertato il credito in sede concorsuale.
- Nello svolgimento dell'attività istruttoria il gestore del Fondo, al fine
di determinare criteri di valutazione uniformi in merito a situazioni e
documentazioni ricorrenti, può acquisire il parere di un apposito comitato,
costituito con il decreto di cui al comma 6 e composto da rappresentanti del
Ministero della giustizia, del Ministero dell'economia e delle finanze, del
Ministero delle attività produttive e delle categorie interessate.
- Il gestore del Fondo, all'esito dell'istruttoria, nei termini stabiliti in
sede di concessione, delibera il riconoscimento dell'indennità e la relativa
liquidazione ovvero la reiezione della richiesta.
- Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni relative alle modalità,
anche telematiche, di presentazione della domanda ed al contenuto della
documentazione da allegare a questa, nonché in merito allo svolgimento dell'attività
istruttoria di cui al presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio
della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1938 del codice civile: «Art. 1938
(Fideiussione per obbligazioni future o condizionali). - La fideiussione può
essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la
previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito.».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 107 (Elenco speciale).
- Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e
patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si
devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
- La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli
intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli
interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in
precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca
d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare
esercizio.
- Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei
termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e
documento richiesto.
- La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere
l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.
- bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di
intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di
disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.
- Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti
anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
- Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano
stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano
acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I,
sezioni I e III, nonché all'art. 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli
articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano
l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano
le disposizioni dell'art. 47.».
- Si riporta il testo dell'art. 1944 del codice civile: «Art. 1944
(Obbligazione del fideiussore). - Il fideiussore é obbligato in solido col
debitore principale al pagamento del debito.
Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare
prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che
sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione,
deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.
Salvo patto contrario, il fideiussore é tenuto ad anticipare le spese necessarie.».
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 1669 del codice civile:
«Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili). - Quando si tratta di edifici
o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel
corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto
della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo
di rovina o gravi difetti, l'appaltatore é responsabile nei confronti del
committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno
dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 2659 e 2826 del codice civile:
«Art. 2659 (Nota di trascrizione). - Chi domanda la trascrizione di un atto
tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con
la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere
indicati:
- il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice
fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate,
secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato
dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e
il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste
dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non
riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici,
anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto
costitutivo;
- il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;
- il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o
autenticato le firme o l'autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;
- la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le
indicazioni richieste dall'art. 2826, nonché, nel caso previsto dall'art.
2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a
quest'ultima disposizione.
Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a
termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione.
Tale menzione non é necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la
condizione sospensiva si é verificata o la condizione risolutiva é mancata
ovvero il termine iniziale é scaduto.».
«Art. 2826 (Indicazione dell'immobile ipotecato). - Nell'atto di concessione
dell'ipoteca l'immobile deve essere specificamente designato con l'indicazione
della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di
identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono
essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui
insistono.».
- Il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, reca: (Disposizioni relative ai
libri fondiari nei territori delle nuove province).
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 39 (Ipoteche).
- Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche
possono eleggere domicilio presso la propria sede.
- Quando la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formino
oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla
quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine
dell'iscrizione già presa, l'annotazione dell'avvenuto pagamento e
dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso
l'ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura
risultante dall'annotazione stessa.
- Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole di
indicizzazione é garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza
dell'importo effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di dette
clausole.
L'adeguamento dell'ipoteca si verifica automaticamente se la nota
d'iscrizione menziona la clausola di indicizzazione.
- Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a
revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della
pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L'art. 67 della legge
fallimentare non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di
crediti fondiari.
- I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito
originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta.
Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più
immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per
le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia
sufficiente ai sensi dell'art. 38.
- In caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi
l'accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso
di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o
l'assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi
limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in
acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in
quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia.
- bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 6 entro il
termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta di suddivisione del
finanziamento in quote corredata da documentazione idonea a comprovare l'identità
del richiedente, la data certa del titolo e l'accatastamento delle singole
porzioni per le quali é richiesta la suddivisione del finanziamento. Tale
termine é aumentato a centoventi giorni se la richiesta riguarda un
finanziamento da suddividersi in più di cinquanta quote.
- ter. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al comma
6-bis, il richiedente può presentare ricorso al presidente del tribunale nella
cui circoscrizione é situato l'immobile; il presidente del tribunale, sentite
le parti, ove accolga il ricorso, designa un notaio che, anche avvalendosi di
ausiliari, redige un atto pubblico di frazionamento sottoscritto esclusivamente
dal notaio stesso. Dall'atto di suddivisione del finanziamento, o dal diverso
successivo termine stabilito nel contratto di mutuo decorre, con riferimento
alle quote frazionate, l'inizio dell'ammortamento delle somme erogate; di tale
circostanza si fa menzione nell'atto stesso.
- quater. Salvo diverso accordo delle parti, la durata dell'ammortamento é
pari a quella originariamente fissata nel contratto di mutuo e l'ammortamento
stesso é regolato al tasso di interesse determinato in base ai criteri di
individuazione per il periodo di preammortamento immediatamente precedente. Il
responsabile del competente Ufficio del Territorio annota a margine
dell'iscrizione ipotecaria il frazionamento del finanziamento e della relativa
ipoteca, l'inizio e la durata dell'ammortamento ed il tasso relativo.
- Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari,
nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità
ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola
operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili
sono ridotti alla metà.».
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 584 del codice di procedura civile in vigore
fino all'11 settembre 2005:
«Art. 584 (Offerte dopo l'incanto). - Avvenuto l'incanto possono ancora
essere fatte offerte d'acquisto entro il termine di dieci giorni, ma non sono
efficaci se il prezzo offerto non supera di un sesto quello raggiunto
nell'incanto.
Tali offerte si fanno a norma dell'art. 571 e, prima di procedere alla gara
di cui all'art. 573, il cancelliere dà pubblico avviso dell'offerta più alta a
norma dell'art. 570.».
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa). «Art. 67 (Atti a titolo
oneroso, pagamenti, garanzie).
- Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato
d'insolvenza del debitore:
- gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione
di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal
fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui é stato dato o promesso;
- gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati
con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti
entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo
stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli
atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per
debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi
anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
- i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività
d'impresa nei termini d'uso;
- le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano
ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito
nei confronti della banca;
- le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini
entro il terzo grado;
- gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché
posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il
risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia
attestata ai sensi dell'art. 2501-bis, quarto comma, del codice civile;
- gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo
omologato ai sensi dell'art. 182-bis;
- i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da
dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
- i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per
ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure
concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di
emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono
salve le disposizioni delle leggi speciali.».
Note all'art. 11:
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca: (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa).
- Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 2 della legge 2
agosto 2004, n. 210: (Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali
degli acquirenti di immobili da costruire):
«Art. 2 (Definizioni).
- Ai fini della presente legge devono intendersi:
- per «acquirente», la persona fisica che sia promissaria acquirente o che
acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro
contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto
l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio
parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale
di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorché
non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la
cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto
della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da
costruire per iniziativa della stessa;
- per «costruttore», l'imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano
in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato
ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per
effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente
della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un
immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato
direttamente dai medesimi sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione
sia data in appalto o comunque eseguita da terzi;
- per «situazione di crisi», la situazione che ricorre nei casi in cui il
costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in
relazione all'immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa.».
Nota all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi note
all'art. 10.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).).
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).
- L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta
conoscenza dell'interessato é sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta
dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38. (R)
- La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può
riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di
cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
- Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti
con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art.
46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà. (R)
- Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità
di Polizia Giudiziaria é presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o
comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento
dei documenti medesimi é comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante
dichiarazione sostitutiva. (R).».
|