C O N T R A T T O  P R E L I M I N A R E  D I  I M M O B I L I  D A  C O S T R U I R E

 

NOZIONI FONDAMENTALI SULLA NORMATIVA DEL D.LGS 122/2005:
CONDIZIONI PER L’APPLICABILITA’ DELLA DISCIPLINA – PROFILI TEMPORALI

 

Testo realizzato a cura del Notaio Francesco Zotta

 
La disciplina prevista dal D.Lgs. 122/05 trova applicazione solo ove ricorrano TUTTE le seguenti condizioni:
1) l’acquirente è una persona fisica;
2) il venditore è un imprenditore, anche non edile, (persona fisica o società) ovvero una cooperativa edilizia;
3) oggetto della transazione è un immobile da costruire (1);
4) il contratto ha come finalità il trasferimento non immediato della proprietà (2);
5) la richiesta del permesso di costruire, della DIA o del provvedimento autorizzativo è stata avanzata successivamente al 22 luglio 2005 (4).
Presupposto, non solo per l’applicabilità della disciplina , ma proprio per la libera contrattazione di un immobile da costruire, è la presentazione della richiesta del permesso di costruire.
Diversamente da quanto previsto dalle norme di diritto comune, infatti, detti immobili, prima della richiesta del permesso di costruire, non possono essere commercializzati (3).
Successivamente al rilascio del permesso di agibilità (1) l’immobile non deve più considerarsi “da costruire” e la sua contrattazione sarà disciplinata dalle norme di diritto comune.
Fabbricati da ristrutturare: dipende dalla tipologia di intervento; si ritiene che rientri nel campo applicativo della nuova disciplina ogni intervento edilizio che richieda il rilascio di un nuovo certificato di agibilità.
La destinazione dei fabbricati: non esistono limitazioni; può trattarsi di fabbricati ad uso abitativo (prima o seconda casa, abitazione di vacanza etc.), ovvero per utilizzo commerciale, industriale, professionale etc.
Il venditore: deve trattarsi di “costruttore”; è tale non solo l’imprenditore edile, ma anche l’imprenditore non edile che ceda o si impegni a cedere, impegnandosi nel contempo alla costruzione del fabbricato. Non è invece “costruttore”, con conseguente inapplicabilità della disciplina in esame, il soggetto privato che venda un fabbricato da costruire impegnandosi alla relativa edificazione.
 
 
NOTE:
(1) deve ritenersi non più in corso di costruzione – e, quindi, non più soggetto alla disciplina in commento – l’immobile per il quale sia stato rilasciato il permesso di agibilità (rectius: l’immobile che versi in stato tale da consentire il rilascio dello stato di agibilità, anche se questo non è stato ancora materialmente rilasciato o nemmeno richiesto). La procedura ed i requisiti per il rilascio del certificato è prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ( art. 24 commi 1 e 4, art. 25 commi 1 e 3, art. 5 comma 3 lett. a, art. 115);
(2) non rientra nel campo di applicazione della disciplina in esame, pertanto, la vendita pura e semplice di un rustico in costruzione, che possa considerarsi esistente in quanto completo di mura perimetrali e copertura; rientrano, invece, oltre al contratto preliminare, la vendita di cosa futura, la permuta di cosa presente con cosa futura, la vendita di terreno con contestuale preliminare di compravendita di porzione dell’edificio da costruire, la vendita di quota di un terreno con contestuale appalto e divisione di cosa futura etc.;
(3) pertanto, il contratto preliminare di vendita “sulla carta”, concluso prima che sia stata presentata la richiesta del permesso di costruire, dovrà considerarsi affetto da nullità assoluta, con il conseguente diritto del promissario acquirente ad ottenere la restituzione, a titolo di ripetizione di indebito, degli acconti eventualmente corrisposti, senza però alcuna garanzia (così, per tutti, G. Petrelli, Gli acquisti di immobili da costruire, IPSOA, 2005, pag. 27);
In senso contrario, tuttavia, quindi per la libera commerciabilità degli immobili da costruire anche prima della presentazione della richiesta del permesso di costruire o di altro provvedimento autorizzativo, si è espressa altra parte della dottrina (per tutti G. Rizzi, al Congresso sul D.Lgs. 122/05 tenutosi a Firenze in ottobre 2005);
In attesa di conoscere i primi orientamenti giurisprudenziali sul punto, è di tutta evidenza che - considerata la sanzione della nullità che conseguirebbe all’accoglimento della tesi della incommerciabilità - appare assolutamente sconsigliabile la conclusione di contratti prima del rilascio del permesso o di altro provvedimento autorizzativo;
(4) data di entrata in vigore del Decreto (art. 5).
 

IL TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO

BOZZA DI PRELIMINARE DI IMMOBILE DA COSTRUIRE